Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi,  salvo  le rubriche degli  articoli da 2-bis a 2-
septies, da 4-bis a 4-septies, 6-bis e 6-ter, stampate con  caratteri
tondi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
  1. Per prevenire  e fronteggiare le gravi situazioni  di pericolo e
di  danno a  persone o  cose connesse  con gli  incendi boschivi  sul
territorio nazionale (( ed in  particolare nelle aree protette, )) e'
autorizzata, per  l'anno 1997, la  spesa di  lire 30 miliardi  per le
esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
relative  alle  gestioni  operativa   e  logistica  degli  aeromobili
antincendio Canadair  CL 215,  (( alla  gestione ed  al potenziamento
degli elicotteri  in dotazione al  Corpo forestale dello  Stato, alla
gestione e al potenziamento  di attrezzature, equipaggiamento e mezzi
delle  relative  strutture  terrestri di  supporto  allo  spegnimento
aereo. ))
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad
avvalersi della societa'  SISAM per la gestione  degli aerei Canadair
CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali
in   atto   per   l'affidamento   del   servizio   e,   comunque   ((
indifferibilmente, )) non oltre il 31 dicembre 1997.
  3. Per esigenze  del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco relative
all'approvvigionamento, ((  nonche' al  potenziamento )) dei  mezzi e
delle  attrezzature,  alle  spese  per  la  gestione  dei  nuclei  di
elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al
richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle
mense  obbligatorie  di servizio  e  all'erogazione  di compensi  per
lavoro straordinario  al personale di  ruolo del Corpo  nazionale dei
vigili del fuoco, ivi compresi  i dirigenti, oltre i limiti stabiliti
dalla legge 8  marzo 1985, n. 72, di  conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22  luglio 1977, n. 422, e'  autorizzata, per l'anno
1997, la spesa di lire 10 miliardi.
  4. All'onere  di cui ai commi  1 e 3 si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di  spesa relativa alla quota  dello Stato dell'8
per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per l'anno  1997, ai  sensi dell'articolo  48 della  legge 20
maggio 1985, n. 222.
  (( 4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 ))
(( dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il     ))
(( seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo     ))
(( nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in     ))
(( 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo   ))
(( comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996".                    ))
           Riferimenti normativi:
            -  Il    D.L. 11   gennaio 1985, n.   2, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8   marzo  1985,  n.  72,  reca:
          "Adeguamento  provvisorio  del trattamento   economico  dei
          dirigenti  delle  amministrazioni  dello Stato,  anche   ad
          ordinamento    autonomo,  e    del    personale   ad   essi
          collegato".
            - Il   D.P.R. 22 luglio   1977, n.    422,  reca:  "Nuova
          disciplina   dei   compensi  per  lavoro  straordinario  ai
          dipendenti dello Stato".
            - Si riporta   il testo dell'art.  48  della  legge    20
          maggio  1985,  n.    222  (Disposizioni  sugli  enti e beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi):
            "Art.    48. -   Le  quote di  cui all'art.  47,  secondo
          comma,   sono utilizzate:   dallo Stato   per    interventi
          straordinari    per  fame    nel mondo, calamita' naturali,
          assistenza  ai rifugiati, conservazione di beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica    per  esigenze  di   culto della
          popolazione,   sostentamento   del   clero,      interventi
          caritativi  a  favore  della  collettivita'  nazionale o di
          Paesi del terzo mondo".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  1, comma  115,  della
          legge  23 dicembre 1996,   n. 662,    recante:  "Misure  di
          razionalizzazione   della  finanza  pubblica",  come  sopra
          modificato:
            "115. L'entita'  complessiva  di  giovani  iscritti  alle
          liste  di  leva,  di  cui    all'art.  37   del decreto del
          Presidente della  Repubblica 14 febbraio  1964,   n.   237,
          da    ammettere    annualmente   al  servizio ausiliario di
          leva  nelle Forze di polizia ad  ordinamento militare e  ad
          ordinamento  civile  e  nel  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, non puo' superare complessivamente  20.000    unita'
          nel  1997,  17,500  unita' nel   1998, 15.000   unita'  nel
          1999 e  12.500  unita'  per gli  anni successivi.
             Il contingente   degli ausiliari  di  leva  del    Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in
          4.000  unita'  all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo
          comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Con decreto del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto con i Ministri delle
          finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, e'  definita
          la ripartizione del contingente ausiliario di leva".
            -  Si    riporta il testo   dell'art. 9,   secondo comma,
          della   legge 8 dicembre   1970,   n.    996    (Norme  sul
          soccorso   e   l'assistenza  alle popolazioni   colpite  da
          calamita'   -    Protezione   civile):     "Il  contingente
          massimo  dei  volontari ausiliari  di cui all'art. 15 della
          legge 13 maggio 1961, n. 469, e' stabilito in 2.700  unita'
          per l'anno 1970 ed in 4.000 unita' dall'anno 1971".