Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli da 2-bis a 2- septies, da 4-bis a 4-septies, 6-bis e 6-ter, stampate con caratteri tondi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale (( ed in particolare nelle aree protette, )) e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, (( alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo. )) 2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque (( indifferibilmente, )) non oltre il 31 dicembre 1997. 3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, (( nonche' al potenziamento )) dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi. 4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. (( 4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il )) (( seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo )) (( nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in )) (( 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo )) (( comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996". )) Riferimenti normativi: - Il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato". - Il D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, reca: "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato". - Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi): "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", come sopra modificato: "115. L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non puo' superare complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17,500 unita' nel 1998, 15.000 unita' nel 1999 e 12.500 unita' per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, e' definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva". - Si riporta il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile): "Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'art. 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' stabilito in 2.700 unita' per l'anno 1970 ed in 4.000 unita' dall'anno 1971".